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Molte le innovazioni legislative in materia di formazione dei lavoratori nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro!

Per un’efficiente ed efficace erogazione della formazione è necessario conoscere bene la normativa e gli accordi che si sono susseguiti negli ultimi anni attuando quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08.

Si ricorda che l’ imminente scadenza dell’ 11.07.2013 rappresenta la data di SCADENZA dei CORSI DI FORMAZIONE per DIRIGENTI E PREPOSTI.

A tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 stabilisce che:

“i lavoratori di nuova assunzione (lavoratori, preposti e dirigenti) devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. Se non risulta possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”;

“i corsi di formazione per il preposto e per il dirigente (già assunti all’11/1/2012) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo”. Ovvero entro l’11 luglio 2013.

L’Accordo stabilisce, inoltre, la specifica organizzazione didattica, i contenuti e la metodologia dei percorsi formativi.

Relativamente i crediti formativi, ecco alcuni chiarimenti:
Formazione Generale (4h): è obbligatoria per tutti i lavoratori. Una volta frequentato il corso e debitamente formalizzato, essa costituisce credito formativo permanente.
Formazione Specifica (rischio basso-medio-elevato):  costituisce credito formativo “in occasione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo per il quale è stata fatta formazione” (vd. Macrosettore Ateco) .
Mentre non costituisce credito formativo in caso di:
– nuovo rapporto di lavoro in azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello per cui era stata erogata (Macrosettori Ateco differenti);
– trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuovi prodotti chimici, innovazioni processo produttivo, etc.
Formazione Preposto (8h): costituisce credito formativo permanente, salvo i casi in cui si dovesse verificare una modifica nel suo rapporto di preposizione.
Formazione Dirigenti (min. 16h): sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e costituisce credito formativo permanente.

Si precisa inoltre che:
– il  Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico  deve valutare la formazione pregressa o riconosciuta dei lavoratori e, ove necessario provvedere ad integrarla;
– nel caso in cui il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico comprova di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012 o all’11 gennaio 2013 per quelli pianificati), una formazione nel rispetto delle previsioni normative (626/94; DM 16/1/1997; D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, in termini di organizzazione, contenuti e modalità di svolgimento, allora i lavoratori, i preposti e  i dirigenti non sono tenuti a frequentare i rispettivi corsi di formazione;
– i Dirigenti  non sono tenuti a frequentare il corso di formazione nel caso in cui il Datore di Lavoro dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni  (ovvero 11 gennaio 2012), una formazione con contenuti conformi o:
– all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore);
– a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006 (28 ore).

Inoltre, il recentissimo  decreto legge 69/2013, stabilisce l’ulteriore  possibilità di riconoscere i crediti formativi:  per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e’ riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per i  contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.

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