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Con il Decreto 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, ha modificato il decreto 18.09.2002 relativo alla prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private, sostituendo gli allegati III e IV dello stesso con i nuovi Allegati I e II e ha introdotto il Titolo V con l’Allegato III.

Novità particolarmente rilevante è l’introduzione della figura di “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio” che dovrà predisporre e attuare il “sistema di gestione” – figura che potrà anche coincidere con altre figure presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2011; nel Decreto viene, inoltre, indicato il criterio per la designazione e la previsione del numero “congruo” di addetti antincendio.

Le nuove regole si applicano sia alle strutture di nuova costruzione che a quelle esistenti e anche a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) va definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo e redatto in base ai principi stabiliti dal DM 10 marzo 1998 aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, indicando le misure migliorative poste in atto ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente a:

  • identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività
  • organizzazione del personale
  • controllo operativo delle successive fasi di adeguamento
  • gestione delle modifiche
  • pianificazione emergenza
  • sicurezza delle squadre di soccorso
  • controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi
  • manutenzione dei sistemi di protezione

In particolare è richiesto:

  • il documento di strategia a firma del responsabile indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio
  • l’analisi delle principali cause e pericoli
  • il sistema di controlli preventivi
  • il piano per la gestione delle emergenze
  • il piano di formazione del personale addetto
  • l’individuazione del responsabile della sicurezza antincendio con i requisiti già detti, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe
  • designare gli addetti antincendio il cui numero minimo è stabilito dalle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato.

Rinviando a successivi interventi l’approfondimento e le perplessità in relazione all’ennesimo aggravio burocratico che dalla lettura del decreto emergono, si rimanda alla lettura integrale del decreto in allegato.

Il decreto entra in vigore il 25 aprile 2015 e da quella data scattano le scadenze previste negli Allegati I e II.

Scarica il D.M 19 marzo 2015 strutture sanitarie