LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La difficoltà di questa breve analisi risiede nel provare a rendere semplice e comprensibile un concetto tecnico di assoluta rilevanza.
Se la Prevenzione e la Protezione sono, infatti, le linee guida che la normativa utilizza per individuare gli obiettivi di tutela del lavoratore in azienda, la VALUTAZIONE DEI RISCHI è il presupposto da cui ogni attività e/o misura di prevenzione e protezione deve prendere le mosse.
Nessuna misura di prevenzione o di protezione può ritenersi adeguata e sufficiente se non sia stata scelta in funzione di una preliminare e completa valutazione dei rischi.
In linea generale la valutazione dei rischi può essere definita come quell’esame analitico dei rischi presenti in azienda che deve essere effettuato: con riferimento alla tipologia di attività svolta; con riferimento alle mansioni ed ai compiti affidati ad ogni lavoratore; in relazione alle macchine, agli utensili, ai preparati, ai materiali ed alle sostanze utilizzate e presenti sul luogo di lavoro e che deve comprendere tutti i rischi, anche solo per escludere quelli non rilevati.
La funzionalità del sistema aziendale in tema di sicurezza è direttamente correlata alla completezza, alla accuratezza ed alla specificità con cui è stata effettuata la valutazione dei rischi ed essa, d’altro canto, è sempre finalizzata a pianificare le misure che devono essere adottate per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi stessi.
Tale valutazione è un obbligo tipico del datore di lavoro, direttamente connesso alla posizione di garanzia che questi riveste rispetto ai lavoratori e non può essere delegato ad altri.
Inoltre, una corretta valutazione non può prescindere dalle specifiche indicazioni, modalità e criteri stabiliti dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/08: il documento che viene fuori da questa valutazione viene comunemente individuato con l’acronimo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Per rendere più elementare la comprensione, durante i miei incontri formativi, sono solito paragonare il DVR ad un vero e proprio manuale della sicurezza in azienda, all’interno del quale devono potersi trovare tutte le risposte agli interrogativi inerenti la gestione di un rischio o le modalità di effettuazione di una procedura operativa.
Proprio per tali ragioni, il DVR deve sempre essere considerato come un manuale vivo, necessario di aggiornamento e di confronto costante con le reali modalità di gestione dell’attività aziendale.
Non è raro che la valutazione originaria possa improvvisamente divenire inadeguata rispetto alla realtà operativa e ciò succede, per esempio, allorchè l’azienda acquisti nuovi macchinari o nuovi utensili o modifichi una propria procedura interna.
Variando determinati elementi si ha una variazione, anche solo potenziale, del rischio originario e per questo diventa determinante che il datore di lavoro sia pronto a notiziare il proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – cui sarà dedicato altra “Pillola”), affinché il DVR venga riesaminato e venga verificata la compatibilità della valutazione originaria con le modifiche intervenute nel processo di produzione.
La valutazione dei rischi è, quindi, la prima e la più importante tra le misure generali di tutela previste dalla normativa, poiché è l’origine del sistema di sicurezza aziendale.
Il rischio deve prima essere valutato, affinché poi possa essere gestito e comunicato.
La possibilità di gestire un rischio, naturalmente, dipenderà tanto da una corretta valutazione, quanto dalla capacità dell’azienda di pianificare ed individuare le giuste misure per affrontarlo e ridurlo al minimo.
Come detto nella prima “Pillola” dedicata alla prevenzione, perché il sistema delineato dalla normativa sia portato a compimento, l’azienda dovrà anche utilizzare i giusti metodi per “comunicare” ai lavoratori i risultati della valutazione e le misure di prevenzione e protezione pianificate per la gestione dei rischi.
Se la valutazione e la pianificazione degli interventi sono corretti e l’azienda riesce a renderne partecipi i lavoratori attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento, allora sarà possibile aumentare il livello di tutela prevenzionistica con conseguenziale innalzamento dell’intero sistema di sicurezza aziendale.
AREA LEGALE: avv. Federico Lentini
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