Il 12 marzo 2013, data in cui entra in vigore l’ accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, rappresenta certamente un punto a favore della prevenzione di numerosi infortuni e incidenti connessi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro quali trattori, gru, carrelli elevatori, piattaforme elevatrici, etc.
In particolare, l’Accordo in oggetto, specifica requisiti dei soggetti formatori, contenuti, tempistica e modalità di riconoscimento delle abilitazioni necessarie per le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori addetti al loro utilizzo, compresi anche a titolo esemplificativo, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani, i piccoli commercianti, etc., ovvero tutti quei soggetti di cui all’ art.21 co.1 del D.Lgs. 81/08, che compiono opere e servizi a sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
Si specifica che tale formazione è relativa ESCLUSIVAMENTE a quella di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una ‘specifica abilitazione. Da non confondersi con la formazione di cui all’art. 71, co. 7 del D. Lgs. nº 81/2008, ovvero quella prevista nel caso di attrezzature che richiedono “conoscenze e responsabilità particolari” (formazione conseguente alla valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro).
Nella parte conclusiva, l’Accordo stabilisce inoltre criteri e modalità per il riconoscimento della formazione pregressa.
In estrema sintesi di seguito si riportano le indicazioni dei percorsi formativi relativi i lavoratori già assunti e formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo:
1. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO 5 ANNI (dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento): per i lavoratori che hanno già frequentato corsi di formazione per la specifica attrezzatura consistenti in modulo giuridico, modulo tecnico e modulo pratico con verifica di apprendimento debitamente documentata e con durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo.
2. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO 24 MESI (dal 12.03.2013) + AGGIORNAMENTO ENTRO 5 ANNI (dalla data di conclusione di tale modulo): per i lavoratori che hanno già frequentato corsi di formazione per la specifica attrezzatura, ma con durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo.
3. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO 24 MESI (dal 12.03.2013) CON VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO + AGGIORNAMENTO ENTRO 5 ANNI (dalla data di attestazione del superamento della verifica finale): per i lavoratori che hanno già frequentato corsi di formazione per la specifica attrezzatura ma senza verifica di apprendimento.
a cura di
D. Stornaiuolo
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