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La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nella definizione di “lavoratori” rientra sia il personale scolastico (docente e non docente), sia (per equiparazione) gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”.

Ne consegue che gli allievi equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando esposti a rischio chimico, fisico e biologico e quando usano Videoterminali nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica, necessitano di specifica formazione. E’ obbligo del Dirigente Scolastico organizzare la formazione degli allievi-lavoratori adeguata alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l’età degli allievi e dei programmi scolastici e fornire loro eventuali Dispositivi di protezione individuale, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

In questo contesto entra in gioco anche la figura del Preposto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 è definito come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Pertanto, sono senz’altro individuabili come “preposti” i docenti (anche tecnico-pratici) che insegnano discipline tecniche, tecnico-scientifiche o scientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori (nei confronti dei propri allievi, nel momento in cui questi ultimi sono impegnati nell’attività di laboratorio) e, più in generale, tutti gli insegnanti che lavorano con allievi che, come sopra descritto, nella particolare attività che stanno svolgendo, sono equiparati a lavoratori.

Ne consegue, pertanto che i Preposti debbano ricevere una formazione specifica ed adeguata in relazione ai compiti esercitati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In sintesi, i principali obblighi formativi che la normativa pone a capo del Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, sono:

–      Formazione di tutti i lavoratori;

–      Formazione degli allievi equiparati ai lavoratori;

–      Formazione dei preposti;

–      Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08, il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, per la mancata formazione dei lavoratori è sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Alla luce di quanto detto, laddove la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro degli alunni equiparati ai lavoratori non fosse prevista nei programmi didattici, la Tecnologica Service, in quanto Soggetto Formatore accreditato alla Regione Sicilia e Soggetto abilitato all’erogazione della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, è disponibile ad organizzare i corsi di formazione necessari per il personale scolastico e per gli allievi.

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