In: News

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, fornisce indicazioni operative agli ispettori sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria.

Rinviando alla lettura integrale della Circolare allegata alla presente, si sottolinea l’aspetto indicato alla lettera c) su cui invitiamo il datore di lavoro a porre la massima attenzione, per evitare le sanzioni previste dal decreto.

Viene infatti sottolineato che adibire ad una mansione il lavoratore che, malgrado sia stato sottoposto a visita e ad eventuali esami e indagini da parte del medico competente, quest’ultimo non abbia ancora espresso il giudizio di idoneità (che, è appena il caso di sottolinearlo, deve essere fornito per iscritto) equivale a “omessa sorveglianza sanitaria” e quindi il datore di lavoro, o il dirigente, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.096,00 a € 4.932,00.

A quanto sopra si aggiunge che, «qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria».

ing. Benito Macchiarola

Allegato: INL Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017