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La Commissione per gli interpelli ha di recente chiarito i dubbi sorti circa l’obbligatorietà della formazione ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08 per i docenti che abbiano effettuato corsi di formazione per RSPP e ASPP ai sensi e nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

In particolare, il  Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ha chiesto di sapere se sia corretto che un Dirigente Scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all’aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti dall’art. 37 del citato decreto.

Rispondendo al quesito posto dall’interpellante, la Commissione ha chiarito che la formazione erogata in conformità al richiamato accordo sia “superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.”

Ne consegue che i docenti che abbiano frequentato tale tipo di corsi di formazione non saranno obbligati a partecipare alla formazione prevista per i lavoratori.

La Commissione ha inoltre preso spunto dall’interrogazione per chiarire anche la posizione dei dirigenti e dei preposti.

Ed invero, partendo dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che espressamente prevede la possibilità di un percorso formativo di contenuto differente da quello previsto dall’Accordo stesso, purchè assicuri una formazione adeguata e specifica, ha fatto rientrare in tale previsione la formazione RSPP e ASPP.

Secondo la Commissione, infatti “la formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti”.

Naturalmente la Commissione chiarisce i limiti di tale flessibilità facendo espresso riferimento all’attualità del possesso dei titoli.

In altri termini,  afferma la Commissione: “le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni. La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”.

a cura di avv. Federico Lentini

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