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La Commissione per gli Interpelli in data 27.03.2014 (interpello n. 5/14), rispondendo ad un quesito formulato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi e degli Odontoiatri, ha fornito una interpretazione “autentica” dell’art. 25, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81, in merito al ruolo collaborativo del medico competente all’interno della struttura aziendale.

In particolare la Commissione, partendo dal modificato quadro normativo (il D.Lgs. n. 626/94, all’ormai abrogato art. 17 limitava la collaborazione del medico competente alla conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle situazioni di rischio, nonché alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute; mentre con il D.Lgs. n. 81/08, tale collaborazione viene estesa dall’art. 25 alla programmazione ed alla sorveglianza sanitaria, nonché alla formazione ed alla informazione dei lavoratori (per quanto di competenza), fino a giungere all’organizzazione del servizio di primo soccorso, con contestuale introduzione di una sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione di rischi), ha correttamente ridefinito il ruolo partecipativo del medico competente, ritenendo che il termine “collaborazione” di cui alla citata norma, proprio in virtù dell’estensione dei suoi compiti, debba essere inteso come “collaborazione attiva”.

Per legittimare tale interpretazione, la Commissione ha correttamente rilevato che il medico competente, oltre a dover collaborare alla valutazione dei rischi in ragione delle informazioni ricevute dal datore di lavoro (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) può acquisirle di propria iniziativa attraverso la visita e i sopralluoghi sugli ambienti di lavoro, la visione diretta del ciclo produttivo, il dialogo con i lavoratori e con il RLS, nonché indirettamente attraverso la sorveglianza sanitaria e le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori.

Tutto ciò con lo scopo di interagire con il Datore di Lavoro e con il R.S.P.P., mettendo al loro servizio le proprie conoscenze specialistiche al fine di generare un sistema integrato di conoscenza da asservire ai lavoratori ed alla tutela della loro salute e sicurezza.

In tale quadro, ben si comprende come, ampliandosi il perimetro all’interno del quale può ragionevolmente prevedersi un ruolo attivo del medico, si estenda automaticamente l’area di sanzionabilità per comportamenti omissivi che abbiano potuto causare lesioni alla integrità psico-fisica dei lavoratori ovverosia dei destinatari della tutela.

In altri termini, tanto più si estendono i compiti del medico e, dunque, ciò che legittimamente ci si attende dalla sua collaborazione, tanto più sarà possibile contestargli eventuali omissioni che dipendano da una “interpretazione passiva” del suo ruolo.

Sebbene tale impostazione sia da condividere, occorre tuttavia precisare che, per quanto attiva possa essere considerata la collaborazione del medico, la definizione dei suoi compiti resta e deve restare limitata al ruolo che la legge gli attribuisce ed alla funzione che è chiamato a ricoprire all’interno del sistema aziendale, non potendosi in ogni caso ammettere “interferenze” illegittime nella valutazione dei rischi, laddove questa resta sistematicamente affidata al datore di lavoro ed al R.S.P.P.

D’altra parte, in un sistema che tende ad identificare con precisione il ruolo di ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione aziendale della sicurezza (Datore di Lavoro, RLS, RSPP, Preposti, Dirigenti, Lavoratori, Medico Competente, etc.), ciò che il medico competente deve fare è mettere le proprie conoscenze e le proprie valutazioni al servizio di chi dovrà materialmente redigere il DVR e programmare, anche economicamente, gli interventi necessari ad aumentare il livello di tutela dei lavoratori.

Saranno poi il datore di lavoro ed il R.S.P.P., in quanto soggetti direttamente onerati della valutazione dei rischi a dover tenere in considerazione le specifiche valutative messe a loro disposizione dal medico.

In tale mutato quadro ermeneutico può dunque affermarsi che il medico non potrà più limitarsi alla semplice effettuazione delle visite mediche ed alla partecipazione alle riunioni periodiche, ovverosia ad un ruolo che lo confini all’interno del proprio studio,  dovendo inevitabilmente concepire la propria attività in termini operativi all’interno della vita della struttura aziendale.

avv. Federico Lentini