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SICUREZZA ANTINCENDIO. NOVITÁ
In vigore dal 04 ottobre 2022 il DECRETO GSA – GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO LUOGHI DI LAVORO del 02/09/2021 sui “
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, 
 costituisce un’importante innovazione legislativa in riferimento al D.M. 10/3/98 in vigore da oltre vent’anni per la definizione dei Criteri generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro.

Va specificato che il DM 10/03/1998 non subisce una totale abrogazione, ma sono abrogati alcuni articoli e relativi allegati, in particolare: 
  • Art. 3, comma 1, lettera f) relativo all’Informazione e alla Formazione sui rischi di incendio ai Lavoratori;
  • Art. 5 relativo la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”;
  • Art. 6 in merito alla “Designazione degli addetti antincendio”;
  • Art. 7 riguarda la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Premesso che “tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti”, il  nuovo Decreto, si inserisce nella logica di life-long learning, in quanto sancisce l’obbligo di formazione e aggiornamento dei  lavoratori addetti alla lotta antincendio e gestione emergenze, con particolare riferimento a: 
  • aggiornamento quinquennale della Formazione; 
  • svolgimento della prova pratica di estinzione sia per i corsi di Formazione di Livello 1 (ovvero Rischio Basso ai sensi del DM 10/03/1998), sia per i corsi di aggiornamento. 
 
Ai sensi del nuovo DM 02/09/2021, i contenuti e la tempistica dei corsi di formazione e aggiornamento, sono correlati al livello di rischio dell’attività, distinguendo quindi tre tipologie di Corsi di Formazione per Addetti alla lotta Antincendio
  1. Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 – durata 4 ore;
  2. Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 – durata 8 ore;
  3. Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 -durata 16 ore.  
Corrispondono altrettanti tre Corsi di Aggiornamento per Addetti alla Lotta Antincendio: 
  1. Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 –  durata di 2 ore;
  2. Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 –  durata di 5 ore;
  3. Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 –  durata di 8 ore;
 
In particolare l’Allegato III del D.M. 2/9/21 specifica durata e contenuti minimi dei percorsi formativi. 
Altre novità introdotte: 
  • FAD SINCRONA (Formazione a Distanza) –  possibilità di svolgere i moduli formativi teorici in videoconferenza; 
  • ESERCITAZIONI ANTINCENDIO – nei luoghi di lavoro di cui all’art.2 co.2 del DM 02/09/2021 rientranti nell’obbligo della redazione del PIANO DI EMERGENZA connesso alla VALUTAZIONE DEI RISCHI, i lavoratori dovranno partecipare alle ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ANNUALI. 

Inoltre, in riferimento al DECRETO GSA il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso delle indicazioni applicative , ovvero  Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che riguardano in particolare i formatori in materia di antincendio (requisiti, formazione, abilitazione e aggiornamentogli addetti antincendio (designazione, formazione, abilitazione e aggiornamento).

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