In: Pillole di sicurezza

LA PREVENZIONE

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sin dalle sue origini, si muove su due direttive chiave che sono essenziali per comprendere il complesso apparato legislativo oggi in vigore: la PREVENZIONE e la PROTEZIONE.

Non c’è norma nel D.Lgs. 81/08 che non possa essere direttamente o indirettamente riconnessa all’esigenza di prevenire un potenziale infortunio o di proteggere il lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni.

In questo breve articolo ci si propone di rendere più facilmente comprensibile il concetto di prevenzione, per come lo si intende nella normativa di settore.

Come spesso dico durante i miei corsi di formazione, ciascuno di noi comprende il significato del verbo “prevenire”, ma non tutti sono in condizioni di definirlo in rapporto alla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Trattandosi di un articolo dedicato ai lettori che si approcciano con semplice curiosità alla sicurezza sul lavoro, non utilizzerò definizioni tecnico-legislative, sia sufficiente ricordare in questa sede che il termine “prevenzione” è definito dall’art. 2 lett. N) del D.Lgs. n. 81/08[1].

In termini semplici, mi piace definire la PREVENZIONE come l’insieme delle attività (poste in essere dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e da tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza, non ultimi i lavoratori che ne sono destinatari e contemporaneamente soggetti attivi) che hanno lo scopo di ridurre la probabilità che si verifichi un evento infortunistico o dannoso.

In altri termini, se un’attività ha lo scopo di anticipare la tutela del lavoratore attraverso la riduzione dei rischi che quest’ultimo corre durante l’attività lavorativa, quell’attività rientrerà nell’ambito della PREVENZIONE e sarà funzionale ad aumentare il livello di sicurezza della propria azienda.

Intesa in questa più semplice prospettiva, pare piuttosto semplice comprendere perché oggi, finalmente, il tema della formazione del lavoratore sia divenuto essenziale nella vita di ogni azienda, sia essa pubblica o privata.

Non v’è dubbio infatti che la principale tra le possibili attività di prevenzione sia proprio la FORMAZIONE (cui sarà dedicata un’altra “pillola di sicurezza”), poiché è attraverso la conoscenza del singolo rischio che il lavoratore può attivare i propri “allarmi” durante lo svolgimento dell’attività.

E se il lavoratore viene messo a conoscenza dei rischi che corre mentre sta svolgendo una determinata attività, allora sarà stato raggiunto il primo traguardo in tema di prevenzione: attraverso l’attività formativa il datore di lavoro ed il lavoratore, insieme, avranno ridotto il margine probabilistico di verificazione di un evento infortunistico.

 

 

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

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[1] n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

 

 

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